Quando serve l’Attestato di Prestazione Energetica?
Nel caso di edifici privati gli Attestati di Prestazione Energetica sono obbligatori in caso di:
- nuova costruzione
- ristrutturazione importante (quando interessa più del 25% dell’involucro disperdente e/o l’impianto)
Inoltre, è obbligatorio produrlo e allegarlo ai contratti in caso di:
- locazione di unità immobiliari
- trasferimento di immobili a titolo oneroso
- trasferimento di immobili a titolo gratuito (esclusa l’eredità di un immobile per successione).
Quando non è obbligatorio l’Attestato di Prestazione Energetica?
In caso di immobile trasferito a seguito di successione ereditaria, invece, non c’è l’obbligo di redigere l’APE.
Il certificato, infine, non è obbligatorio nei casi previsti dall’art.3 comma 3 del Dlgs 192/2005, ovvero nel caso di:
- fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- fabbricati industriali e artigianali – quando gli ambienti sono riscaldati (o raffrescati) per esigenze del processo produttivo; quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- ambienti riscaldati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- fabbricati agricoli o rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- edifici in cui non è prevista la permanenza di occupanti e in cui non è prevedibile/necessario un clima abitativo (ad esempio magazzini, depositi, locali di sgombero, sottotetti, locali macchina, cabine di trasformazione, cantine, autorimesse, ecc.);
- edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- ruderi, purché vengano espressamente dichiarati come tali nell’atto notarile (come nel caso di unità collabenti, di costruzioni non abitabili o agibili la cui utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria);
- fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità/agibilità al momento della compravendita;
- manufatti non riconducibili alla definizione di edificio, cioè non classificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”).
Hai bisogno di Attestati di Prestazione Energetica (APE) per le tue unità immobiliari residenziali, commerciali, industriali o terziarie a Torino e Provincia?
Contattami e riceverai in brevissimo tempo un preventivo gratuito personalizzato.